La guida completa per investire in Equity Crowdfunding in Italia. Come funziona? Come si guadagna?

investire in equity crowdfunding guida completa

Che cos’è l’equity crowdfunding

L’equity crowdfunding è il processo con cui più persone (crowd=folla) investono somme di denaro (funding) per finanziare un progetto imprenditoriale utilizzando piattaforme o portali autorizzati dalla Consob. MyBestInvest è uno di questi.

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A fronte dell’investimento, che può essere anche di modesta entità, l’azienda oggetto della campagna di raccolta di capitali riconosce all’investitore quote societarie della società stessa (equity), da cui derivano un insieme di Diritti Patrimoniali e/o Amministrativi. 

Perciò investendo attraverso l’equity crowdfunding, l’investitore compra azioni o quote di una società che intende sviluppare un progetto imprenditoriale innovativo, diventandone socio a tutti gli effetti. In cambio ottiene quote di capitale che gli garantiscono Diritti Patrimoniali e/o Diritti Amministrativi.

I Diritti patrimoniali includono:

  • la partecipazione all’erogazione degli utili
  • il diritto d’opzione in caso di aumento di capitale
  • la possibilità di ricevere la parte residuale dell’attivo, dopo il pagamento di tutti i debiti, in caso di liquidazione della società (detta posizione di residual claimant
  • il rimborso della quota in caso di recesso
  • il diritto di prelazione sull’acquisto della quota di partecipazione di un socio moroso

I Diritti amministrativi, invece, riguardano:

  • la partecipazione alle assemblee societarie
  • la possibilità di votare nelle assemblee (ad esempio per l’approvazione del bilancio o la nomina del Consiglio di Amministrazione)
  • il diritto di richiesta revoca degli amministratori (ad esempio in caso di gravi irregolarità)
  • l’impugnazione di decisioni sociali

Tali diritti possono variare a seconda della tipologia di quote che la Startup decide di offrire in fase di raccolta. È frequente che nelle offerte di capitale proprio tramite equity crowdfunding, Startup offra ai suoi investitori quote di capitale:

  1. Con gli stessi diritti di quelle in possesso dei fondatori;
  2. Senza diritti di voto;
  3. Miste, ovvero investendo importi ridotti, l’investitore ottiene quote senza diritto di voto (o con opzione di voto limitata) e – per sottoscrizioni di ammontare maggiore – riceve titoli con diritto di voto e maggiore influenza nella compagine societaria.

 

Secondo quanto previsto dalla normativa italiana in tema di equity crowdfunding, chi investe nel capitale proprio di una società attraverso l’equity crowdfunding, oltre ai diritti patrimoniali e amministrativi, acquisisce anche:

  • il diritto di ripensamento, cioè il diritto di recedere – entro 7 giorni dall’ordine di adesione – anche senza motivo e senza sostenere spesa alcuna
  • il diritto di revoca dell’investimento, se durante l’offerta intervengono fatti nuovi o errori materiali
  • il diritto di co-vendita, detto clausola tag alone. Tale diritto prevede che se, alla conclusione dell’offerta, i soci di maggioranza trasferiscono la propria partecipazione a soggetti terzi, i soci di minoranza che hanno supportato l’azienda tramite la campagna di equity crowdfunding hanno la possibilità di recedere ottenendo la liquidazione della propria partecipazione. In altre parole hanno il diritto di vendere le proprie quote di partecipazione al soggetto che acquista il ‘pacchetto di controllo’ alle stesse condizioni applicate ai soci di controllo.

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Come funziona il processo di equity crowdfunding in Italia

Diversamente da altri Paesi europei, l’Italia si è dotata di una normativa specifica che disciplina in maniera ampia e organica la raccolta di capitali tramite portali di equity crowdfunding. L’intero processo di raccolta è regolato, infatti, dalle disposizioni previste dal Regolamento n.18592/2013 emanato dalla Consob, che spiega le regole previste per i portali autorizzati alla raccolta di capitali e il funzionamento del processo di equity crowdfunding.

Piattaforme per investire in Equity Crowdfunding

Il Regolamento Consob specifica che la raccolta di capitali tramite l’equity crowdfunding avviene attraverso portali online, autorizzati dalla Consob. Quest’ultima è chiamata a valutare i requisiti di onorabilità e professionalità dei Gestori del portale e la struttura organizzativa e tecnologica dello stesso, dietro richiesta del Gestore stesso. Se in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti, la Consob accoglie la richiesta, attraverso una delibera, ne dispone l’iscrizione al Registro dei gestori di portali.

Il Registro prevede una sezione ordinaria in cui sono iscritti i gestori di portali autorizzati dalla Consob (come Meridian 180 – MyBestInvest) ed una sezione speciale che include le banche e le imprese di investimento autorizzate allo svolgimento dell’attività di gestione di un portale per la raccolta di capitali on line.

Il portale ha il compito di dare visibilità al progetto oggetto della raccolta di capitali, presentandolo alla platea di potenziali investitori presenti in rete. L’obiettivo è di raccogliere apporti di capitale, provenienti da una moltitudine di investitori, che verranno impiegati per lo sviluppo del progetto imprenditoriale.

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Chi può raccogliere capitali sui portali di Equity Crowdfunding

Il Regolamento Consob definisce il soggetto che può raccogliere capitali tramite portali on line autorizzati ed iscritti nei registri Consob come Offerente. Non tutte le società possono usufruire dell’equity crowdfunding per reperire capitali. Questa possibilità è data solo alle imprese che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • Piccole e Medie Imprese (PMI)
    Si tratta di quelle aziende che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro e, al contempo e in entrambi i casi, un numero di occupati inferiore a 250.
  • Società start-up innovativa, che rispetti i limiti dimensionali previsti per la definizione di PMI. In aggiunta, il requisito dell’innovatività sussiste se la Startup è costituita da non più di 5 anni e possiede uno dei seguenti requisiti:
    a) sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione;
    b) impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
    c) è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
  • PMI innovative
    Come le Startup, anche le PMI per godere del requisito dell’innovatività devono avere un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure un valore di bilancio inferiore a 43 milioni di euro e, contestualmente, occupare meno di 250 dipendenti. Inoltre la PMI innovativa, per essere considerata tale, deve rispettare almeno due dei seguenti criteri:
    a) sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 3% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
    b) avere un Team qualificato formato per almeno 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata; o in alternativa per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale;
    c) essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale (es. brevetto, marchio, modello, disegno) afferente all’attività svolta.
  • Organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.
    Si tratta di realtà con forma giuridica variabile che investono somme di denaro raccolte tra il pubblico di risparmiatori, in strumenti finanziari o altre attività operando secondo il principio della ripartizione dei rischi.
  • Altre società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese

In questo articolo si parla in modo generico di imprese, startup, società, aziende o PMI per riferirci in generale a tutti i soggetti appena elencati che possono fare equity crowdfunding.

 

Come investire in Startup e PMI innovative

L’Investitore che voglia raccogliere le informazioni necessarie per decidere se investire in strumenti finanziari emessi da Startup e PMI innovative può consultare i portali online che si occupano di equity crowdfunding. 

Nella sezione dedicata ai Progetti, l’investitore potrà esplorare le diverse campagne di raccolta in corso e, registrandosi gratuitamente, può consultare la documentazione completa della Startup o PMI, disporre un ordine di investimento e seguire gli investimenti già avviati.

Una volta che l’investitore decide di investire, il gestore del portale deve trasmettere l’ordine di adesione ad una banca – o un’impresa di investimento – che provvederà a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti finanziari. Se dopo aver aderito ad un’offerta, l’investitore cambia idea, può esercitare il diritto di recesso entro 7 giorni dall’adesione facendone comunicazione al portale. Il recesso non comporta alcuna spesa e prevede la restituzione totale dei soldi già versati.

Con l’equity crowdfunding è possibile investire anche piccole somme. Infatti l’importo minimo dell’investimento – benché venga deciso di volta in volta per ciascuna campagna – può essere anche di soli 250€. Al tempo stesso non è previsto un importo massimo, perciò ciascun investitore ha la libertà di allocare in questa forma di investimento la cifra che ritiene più equilibrata in un’ottica di diversificazione del proprio portafoglio.

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Quali sono i rischi di un investimento in Equity Crowdfunding?

Investire in equity crowdfunding significa finanziare startup innovative e piccole e medie imprese (sia innovative sia non) che hanno un elevato potenziale di crescere e di imporsi sui mercati. Investendo i propri soldi in cambio di una parte delle quote del loro capitale, si diventa soci di tali imprese, giocoforza si possono ottenere elevati guadagni ma ci si espone anche a dei rischi.

Vediamo dunque quali sono i rischi legati all’investimento in equity crowdfunding.

Rischio economico

Acquistando quote di capitale della Startup o dell’impresa in raccolta, si diventa soci della stessa e, perciò, si partecipa per intero al rischio economico che caratterizza tutte le iniziative imprenditoriali.

Il rischio economico si traduce nel rischio che il progetto imprenditoriale non vada a buon fine, degenerando – nella peggiore delle ipotesi – nel fallimento. In questo caso, così come in qualunque altra situazione di sofferenza finanziaria o debitoria della società, il rischio per l’investitore che apporta capitale ricorrendo alle piattaforme di equity crowdfunding, è limitato alla perdita del capitale investito, nessun altro apporto di capitale può essere richiesto o dovuto dal socio.

Per limitare gli effetti collegati al rischio economico, l’investimento in equity crowdfunding – come ogni altra scelta di investimento – dovrebbe essere guidato dalla logica di diversificazione del portafoglio. Diversificare il proprio portafoglio di investimenti significa scegliere un insieme di strumenti finanziari che presentano un diverso grado di rischio, ad esempio titoli di stato e titoli azionari. In questo modo si riesce ad abbassare il rischio collegato all’investimento poiché l’eventuale perdita derivante da cattive performance è attutita dalle performance positive registrate da altri investimenti presenti nello stesso portafoglio.

 

Rischio di illiquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua capacità di trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Tale capacità è molto elevata nel caso in cui il titolo venga negoziato in mercati organizzati (come ad esempio la Borsa Italiana).

La negoziazione in mercati organizzati, rende il titolo più liquido poiché in questi mercati convoglia la maggior parte di domanda e offerta dei titoli. Ne consegue che il prezzo fissato per lo scambio del titolo è ritenuto molto affidabile e questo ne facilita la compravendita.

Gli strumenti finanziari emessi dalle Startup e imprese, sottoscrivibili tramite i portali di equity crowdfunding, non sono negoziati in mercati organizzati – nel rispetto di quanto previsto dal Decreto crescita – almeno finché la società mantiene il requisito di “innovatività”. Ne consegue una maggiore difficoltà di liquidarli in tempi rapidi e a un prezzo che rispecchi effettivamente il loro valore.

Sebbene esista il rischio di “illiquidità” collegato al fatto che – almeno inizialmente – non esiste un c.d. “mercato secondario” organizzato sul quale è possibile effettuare gli scambi, i titoli acquistati attraverso portali di equity crowdfunding possono sempre essere scambiati tra privati, nel rispetto delle norme stabilite per i singoli casi, sostenendo i relativi costi.

 

Guadagnare con l’equity crowdfunding

L’investimento attraverso l’equity crowdfunding ha elevate potenzialità di rendimento poiché i portali che promuovono la raccolta puntano su aziende che hanno un grande potenziale per crescere ed imporsi sul mercato. Il ritorno economico può essere quindi significativo, ma come si realizza?

Attraverso l’equity crowdfunding l’investitore acquista quote di capitale della Startup o dell’azienda in raccolta, diventando quindi socio di quell’impresa. Se il progetto imprenditoriale avrà successo, il valore delle quote acquistate dall’investitore crescerà nel tempo ed anche in modo significativo. In questo caso l’investitore potrà realizzare il suo ritorno economico attraverso due modi:

  • vendendo le quote in suo possesso, quindi ottenendo un profitto dato dalla differenza tra il valore pagato in fase di acquisto e quello attuale (molto più elevato per effetto della crescita del valore aziendale)
  • partecipando alla distribuzione degli utili, qualora questi siano prodotti e distribuiti, in base alla percentuale di quote aziendali che ha acquisito

Come tutti gli investimenti ad alto potenziale di rendimento, anche quello che prevede il ricorso all’equity crowdfunding ha un rischio insito, poiché rischio e rendimento sono due variabili tra loro correlate.

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Le detrazioni fiscali nell’equity crowdfunding

Investire in Startup o PMI innovative, oltre a produrre un ritorno generato dall’aumento del valore delle quote, produce anche benefici sul piano fiscale. La normativa italiana, infatti, prevede che chi investe in una Startup o PMI innovativa, in cambio di Equity, ha diritto a specifiche agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi, con differenti limiti a seconda se l’investitore sia una persona fisica o una persona giuridica ovvero una società.

La detrazione fiscale, da richiedere in fase di dichiarazione dei redditi, è però applicabile solo alle startup e alle PMI innovative. Ne consegue che l’investitore potrebbe incorrere in progetti imprenditoriali che non prevedono la possibilità di detrarre l’importo investito. A questo proposito vale la pena sottolineare che il vantaggio fiscale è un valore aggiunto importante ma non deve rappresentare la variabile di scelta decisiva ed assoluta rispetto alla valutazione di un progetto. Infatti anche le aziende non classificate come innovative possono offrire potenzialità di ritorno economico molto importanti, a fronte delle quali la mancanza del vantaggio fiscale assume un’importanza meno significativa.

I benefici fiscali a favore di chi investe in Startup e PMI innovative si dividono tra:

  • benefici in favore di soggetti PERSONE FISICHE, che producono redditi rilevanti ai fini IRPEF
  • benefici riservati a PERSONE GIURIDICHE, che producono redditi assoggettati a IRES

 

Il beneficio fiscale riservato alle persone fisiche

Con l’entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n.34 – detto de minimis – le persone fisiche che investono in Startup o PMI innovative dall’anno 2020 in poi, possono detrarre ai fini IRPEF (tramite la loro dichiarazione dei redditi) un importo pari al 50% dell’investimento effettuato.

Ma che cos’è il de minimis?
Il de minimis è un insieme di aiuti e incentivi statali concessi in favore di aziende (in questo caso Startup e Pmi innovative). L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenibili da una impresa non può superare i 200.000€ nell’arco di tre anni.

Prima dell’entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – de minimis -, le persone fisiche che avevano investito in una o più Startup/PMI innovative, avevano il diritto a detrarre ai fini IRPEF un importo pari al 30% della somma investita.
L’introduzione del de minimis ha innalzato la soglia di detrazione al 50%, proprio nella logica di aumentare gli aiuti di stato in favore delle Startup e PMI innovative.


Nel dettaglio l’introduzione del
de minimis ha previsto che per gli investimenti effettuati in Startup innovative, il limite massimo dell’investimento cui si applica la detrazione è pari a €100.000 annui (quindi ottenendo una detrazione massima pari a €50.000). All’eventuale importo eccedente si applicherà la detrazione del 30%, se vi è ancora disponibilità nel plafond degli aiuti di stato triennali de minimis.

Per gli investimenti effettuati in PMI innovative, il limite massimo dell’investimento agevolabile è pari a €300.000 annui (quindi ottenendo una detrazione massima pari a €150.000). All’eventuale importo eccedente si applicherà la detrazione del 30%, se vi è ancora disponibilità nel plafond degli aiuti di stato triennali de minimis.

Per usufruire della detrazione del 50%, sia in caso di investimento in Startup che in PMI innovative, è necessario però che il plafond degli aiuti di stato triennali, pari a 200.000€, non sia stato utilizzato o comunque vi sia rimasto spazio sufficiente per coprire il valore della detrazione. In altre parole la Startup/PMI ha un limite massimo di aiuti di stato di cui può beneficiare: tale limite è fissato a 200.000€. Se la Stratup/PMI innovativa in cui abbiamo investito ha già esaurito tale plafond triennale degli aiuti di stato de minimis in quanto ha percepito altri benefici che rientravano in tale agevolazione – come ad es. finanziamenti, bandi a fondo perduto, ecc. – allora l’investitore non potrà beneficiare della detrazione del 50% ma solo di quella del 30% .

 

Come scoprire se c’è ancora disponibilità nel plafond?

Per conoscere la disponibilità del plafond e quindi sapere se dall’investimento effettuato si otterrà una detrazione del 50% o del 30%, occorre

  • contattare il legale rappresentante della Startup o PMI innovativa in cui si intende investire, chiedendo se ha esaurito il plafond disponibile degli aiuti di stato
    OPPURE
  • è possibile verificare online sul registro nazionale degli aiuti di stato

Se la Società nella quale investi ha utilizzato tutto il suo plafond de minimis disponibile, avrai diritto alla detrazione del 30%.

 

Il beneficio fiscale riservato alle persone giuridiche

L’incentivo fiscale riconosciuto a società di capitali -e a soggetti IRES in genere- consiste in una deduzione dall’imponibile dell’anno in cui è avvenuto l’investimento, pari al 30% dell’importo complessivamente investito, sino ad un massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo di imposta. La deduzione massima ottenibile è quindi pari a 540 mila euro annui.

A differenza delle persone fisiche, le persone giuridiche non rientrano nel regime de minimis, per questo il beneficio fiscale loro riservato resta sempre del 30%.

 

Documentazione per usufruire delle agevolazioni fiscali

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, è necessario che gli investitori ricevano la Certificazione rilasciata dalla Start up o PMI innovativa che attesti:

  • l’importo sul quale spetta la detrazione/deduzione
  • di non avere superato il limite di 15 milioni di euro ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione agli investitori

La certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento.

Inoltre, è necessaria una Copia del Piano di Investimento della Startup o PMI innovativa, che contenga tutti i dettagli dell’attività svolta, l’andamento (previsto o attuale) di vendite e profitti e una strategia di uscita.

Solo per le detrazioni al 50% è necessario ottenere anche apposita Pec dal MISE che attesti la possibilità di usufruire della detrazione [RICORDA: per usufruire delle agevolazioni è necessario possedere un indirizzo di posta certificata]. La Startup o la PMI innovativa deve aver fatto l’apposita comunicazione al MISE -per via telematica- in cui vengono comunicati i dati dell’investitore e l’importo che vuole investire. Questo consente al MISE di verificare che ci sia ancora spazio nel plafond de minimis. Il MISE provvederà a rispondere via PEC, sia alla Startup/PMI sia all’investitore indicando l’esistenza o meno del plafond e quindi -in caso di capienza, autorizzerà ad avere la detrazione/deduzione.

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