Le startup innovative: principali incentivi fiscali a favore degli investimenti anche a seguito del “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020).

startup innovative

Investire in una startup innovativa è, prima di tutto, una scelta di campo: accettare elevato rischio, in cambio di potenziale alto rendimento.

Ma c’è di più: investire sul mondo delle imprese innovative significa credere che il progresso sia un qualcosa di necessario ed indispensabile e che dare un’opportunità agli innovatori di tutto il mondo (giovani o “vecchi”, che siano) significhi offrire altrettante opportunità di miglioramento al sistema circostante ed innalzare la qualità della vita delle persone.

Di questo se ne è accorto anche il nostro legislatore che, con le disposizioni di cui all’articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) e s.m.i., ha introdotto una molteplicità di norme volte, tra l’altro, ad incentivare gli investimenti nelle startup innovative, da parte di privati ed imprese.

Non ultimo, parte delle agevolazioni esistenti sono state notevolmente potenziate per il 2020, a seguito delle disposizioni emanate per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, in particolar modo con il c.d. “Decreto Rilancio”.

 

 

Gli incentivi fiscali per gli investitori.

I benefici fiscali a favore di chi investe in startup innovative sono contenuti nell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 sopra citato e si dividono, anzitutto, tra benefici in favore di soggetti “privati” (cioè coloro che producono redditi rilevanti ai fini IRPEF – “Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche”) ed incentivi riservati a società di capitali (le quali producono redditi assoggettati ad IRES – “Imposta sul Reddito delle Società”).

Per il solo esercizio 2020, fatti salvi successivi ulteriori interventi, l’art. 38, co. 7, 8 e 9 del D.L. 34/2020 (c.d. “Rilancio”) ha integrato la suddetta disciplina aggiungendovi un articolo 29-bis, contenente un particolare potenziamento dei benefici fiscali a favore delle sole persone fisiche, nell’ambito degli incentivi c.d. “De Minimis”.

 

Con riferimento ai “privati” (soggetti IRPEF), è bene precisare anzitutto che l’investimento può essere effettuato direttamente, ovvero anche indirettamente attraverso intermediari “qualificati”, quali sono gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative (ovverosia quelle società che, al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di startup innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal bilancio chiuso nel suddetto anno).

Il beneficio fiscale riservato ai privati si quantifica in una detrazione pari al 30% dell’investimento effettuato, sino all’importo massimo di un milione di euro annui, interamente riconosciuta in dichiarazione dei redditi sull’IRPEF di competenza dell’anno in cui è stato effettuato l’investimento; tuttavia, per gli investimenti effettuati tra il 19 maggio ed il 31 dicembre 2020, è aggiunto un regime fiscale alternativo (introdotto dal suddetto “Decreto Rilancio”), che riconosce all’investitore privato una detrazione pari al 50% degli investimenti effettuati nel capitale di startup innovative, con un tetto massimo di 100 mila euro annui.

Ai fini dell’incentivo fiscale riguardante i soggetti IRPEF vi sono però alcune limitazioni da considerare, nel seguito elencate:

  1. non sono agevolabili i conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l’investimento possiedano – sia direttamente che indirettamente – partecipazioni superiori al 30 per cento della startup innovativa. Per possesso indiretto si intende, peraltro, non soltanto il caso di investimenti effettuati per il tramite di organismi o società di investimento, quanto quelli avvenuti mediante familiari (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e società controllate, che vengono computate nel calcolo della soglia del 30 per cento, per espressa previsione normativa;
  2. i conferimenti soggetti al beneficio fiscale sono soltanto quelli in denaro, che vengono imputati a “capitale sociale” o “riserva sovrapprezzo quote/azioni” della startup, intendendosi ricompresi anche i conferimenti che avvengono mediante rinuncia a crediti in denaro da parte dell’investitore ovvero dalla conversione in partecipazioni di obbligazioni convertibili;
  3. l’agevolazione non spetta qualora l’investitore proceda alla cessione, anche parziale, delle quote/azioni acquisite entro il termine di un triennio dal momento del loro ottenimento (è quindi richiesto un holding period minimo di 3 anni), considerandosi “cessioni” anche la concessione a terzi di diritti reali di godimento sulle suddette quote/azioni ed intendendosi, invece, escluse le cessioni mortis causa avvenute prima del termine;
  4. l’agevolazione decade anche qualora, nell’anzidetto periodo triennale, la startup innovativa proceda alla volontaria riduzione del capitale sociale (con conseguente restituzione di somme agli investitori), oppure qualora l’investitore venga “escluso” o eserciti “recesso” per motivi di legge o di statuto, ovvero ancora nel caso in cui la società perda i requisiti di iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative del competente registro delle imprese;
  5. per fruire della detrazione, è necessario ottenere e conservare apposita certificazione emessa dalla società oggetto dell’investimento, ove vengano indicati l’ammontare investito, il periodo di riferimento e le altre informazioni previste dalla normativa in materia, nonché copia del business plan della startup innovativa;
  6. con particolare riferimento all’incentivazione introdotta dal recente D.L 34/2020, è atteso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione (quindi entro il 18 luglio 2020) apposito decreto ministeriale che ne dovrà disciplinarne più dettagliatamente i contenuti e le modalità, ancorché ci si debba ragionevolmente attendere che vengano replicate le caratteristiche enunciate ai precedenti punti e ben inteso che il “Decreto Rilancio” prevede espressamente la validità della nuova detrazione già a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

 

Quanto, invece, all’incentivo fiscale riconosciuto a società di capitali e soggetti IRES in genere, lo stesso consiste in una deduzione dall’imponibile dell’anno in cui è avvenuto l’investimento, pari al 30% dell’importo complessivamente investito (sino ad un massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo di imposta), con la precisazione che, in caso di reddito imponibile “incapiente” (circostanza che si verifica quando la deduzione spettante è superiore al reddito imponibile ai fini IRES), l’eccedenza deducibile può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare; per le società che partecipano al consolidato fiscale, la deduzione che non trova capienza nel reddito delle singole società può essere scomputata dal reddito complessivo di gruppo e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata dalle singole società nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Anche in tal caso è opportuno evidenziare alcune precisazioni assai rilevanti:

  1. valgono analoghi impedimenti in ordine alla possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale nel caso in cui il soggetto IRES prima di effettuare l’investimento possieda – sia direttamente che indirettamente – partecipazioni superiori al 30 per cento della società target. Al proposito, si deve precisare che, in caso di investimenti indiretti, comunque consentiti per il tramite di altre società partecipate che investono prevalentemente in startup innovative, le agevolazioni fiscali spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società/organismi di investimento;
  2. si applicano limitazioni identiche a quelle previste per i soggetti IRPEF, in ordine alla tipologia di conferimenti effettuati, nonché agli obblighi di holding period ed a tutte le casistiche ad esso assimilabili, in precedenza elencate;
  3. è assicurato all’Amministrazione Finanziaria il diritto di assimilare eventuali operazioni straordinarie (quali scissioni, fusioni, conferimenti, etc.) effettuate nel triennio successivo all’investimento ad operazioni che portino alla violazione dell’obbligo di detenzione delle quote/azioni acquisite per il periodo di tre anni anzi detto, con conseguente decadenza dell’annesso beneficio fiscale.

Sia nel caso degli investimenti ricevuti da soggetti IRPEF (tipicamente “privati), che di quelli immessi da soggetti IRES, la detrazione è riconosciuta sino ad un importo massimo (inteso come investimenti complessivi ricevuti dalla startup innovativa) pari attualmente a 15 milioni di euro negli anni di vigenza del regime agevolativo.

Si segnala infine che il “Decreto Rilancio” non prevede allo stato attuale alcun potenziamento degli incentivi fiscali a favore degli investimenti eseguiti da soggetti IRES (tipicamente, società di capitali).

startup innovativa

Considerazioni relative alla convenienza d’investimento.

È bene precisare che la differenza sostanziale esistente tra il concetto di “detrazione” (riconosciuta ai fini IRPEF) e “deduzione” (spettante ai fini IRES) consiste nel fatto che la prima è identificabile con un effettivo corrispondente vantaggio monetario (attualmente pari al 30%, incrementato al 50% per il 2020), mentre la seconda costituisce una riduzione della base imponibile, che in termini puramente monetari – stante l’aliquota IRES attualmente posta pari al 24% del reddito imponibile – corrisponde al 7,2% reale di risparmio sull’investimento effettuato.

Verrebbe, quindi, normale sostenere una palese convenienza fiscale dell’investimento effettuato “in prima persona”, piuttosto che per il tramite di una società soggetta ad IRES (nel primo caso il beneficio monetario è, infatti, pari al 30% o a 50% di quanto investito, contro il 7,2% della seconda opzione).

Tuttavia, il confronto tra le due ipotesi deve essere condotto in una logica di coordinamento sistemico secondo cui l’investimento effettuato da un “privato” si debba considerare originato da un reddito a sua volta già precedentemente tassato in capo ad una società (anche in sede di sua corresponsione al “privato”), con la conseguenza che risulti assai difficile, per non dire impossibile, trarre una regola di convenienza universalmente valida con riferimento ai due scenari di investimento ipotizzati.

Ad oggi, si può stimare che 100 euro di reddito imponibile prodotti in capo ad una società siano equivalenti a circa 72 euro di reddito netto per la medesima società ed a 54 euro portati “nelle tasche” di un cittadino privato, con la conseguenza che – nel caso della detrazione fiscale standard al 30% – a fronte di ipotizzati ulteriori 100 euro di investimento in startup innovative in ambo gli scenari (privato o società), la società otterrebbe un reddito effettivo, comprensivo del beneficio fiscale, di circa 80 euro (cioè 72 più 7,2 di beneficio fiscale) mentre il cittadino otterrebbe un reddito effettivo di circa 84 euro (cioè 54 di reddito netto più 30 di beneficio fiscale); come desumibile dal calcolo appena effettuato – da intendersi come ampiamente approssimativo – la differenza tra i due scenari non pare essere molto significativa.

Lo scenario potrebbe risultare abbastanza diverso in caso di applicazione della detrazione al 50% per il solo investimento effettuato da un investitore privato (stanti le recenti disposizioni di cui al “Decreto Rilancio”), poiché in tal caso il reddito effettivo in capo alla persona fisica, con le medesime ipotesi sopra indicate, salirebbe ad 104 euro (cioè 54 di reddito netto più 50 di beneficio fiscale teorico sull’investimento).

Eugenio Cesari
CFO Mybestinvest